I temi di NT+Fisco e software

Contribuenti Isa, caccia ai vantaggi del regime premiale a partire dall’8 in pagella

Va considerato il punteggio ottenuto nel 2023, o in alternativa la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2022 e 2023

immagine non disponibile

a cura di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 22 aprile 2024 (protocollo 205127/2024) sono stati definiti i benefici premiali (previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017) di cui potranno fruire i contribuenti ai quali si applicano gli Isa relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, qualora riescano a ottenere un punteggio sufficientemente elevato.

Le software house, supportate da AssoSoftware, come di consueto hanno analizzato tutti gli aspetti connessi alle funzionalità gestite dalle proprie procedure, per poter effettuare gli interventi necessari anche per l’anno di imposta 2023, sia lato dichiarazioni Iva e Redditi, sia per quanto concerne la Delega F24.

Va segnalata, quale principale novità a favore del contribuente, l’introduzione (in diverse situazioni) della possibilità di verificare il superamento dei limiti indicati nel provvedimento non solo con riferimento al punteggio Isa raggiunto nel periodo d’imposta 2023, ma in alternativa anche confrontando la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2022 e 2023 con i suddetti limiti.

Questa doppia verifica ha sicuramente un impatto importante lato software, in quanto ai fini dei controlli occorrerà acquisire le informazioni necessarie per individuare il punteggio Isa raggiunto nei periodi d’imposta 2023 e 2022, sia sugli archivi dell’anno in corso, sia anche su quelli dell’anno precedente.

Di seguito un estratto di alcuni dei nuovi benefici premiali che riconoscono l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva e delle imposte dirette (compresa l’Irap), per i rimborsi Iva e per l’applicazione della disciplina delle società non operative.

Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione (comma 11, lettera a)

«a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti …omissis… relativamente all’imposta sul valore aggiunto e …omissis… relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive».

Tale esonero per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

  • 70.000 euro annui relativi all’Iva, maturati nell’annualità 2024,
  • 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’Irap, maturati nel periodo d’imposta 2023,
  • 70.000 euro annui relativi all’Iva infrannuale, maturati nei primi tre trimestri 2025,

è riconosciuto ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo d’imposta 2023 ovvero, in alternativa, pari a 9 calcolato attraverso la media semplice per i periodi d’imposta 2022 e 2023 (paragrafi 2.1/2.2/2.3).

L’esonero per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

  • 50.000 euro annui relativi all’Iva, maturati nell’annualità 2024,
  • 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’Irap, maturati nel periodo d’imposta 2023,
  • 50.000 euro annui relativi all’Iva infrannuale, maturati nei primi tre trimestri 2025,

è altresì riconosciuto ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità inferiore a 9, ma almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2023 ovvero, in alternativa, pari a 8,5 calcolato attraverso la media semplice per i periodi d’imposta 2022 e 2023 (paragrafi 2.4/2.5/2.6).

Le soglie di esonero Iva, annuale e infrannuale, sono cumulative, essendo entrambe riferite alle richieste di compensazione effettuate nel 2025 (paragrafo 2.7).

Esonero dall’apposizione del visto di conformità per i rimborsi (comma 11, lettera b)

«b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto …omissis…»

Tale esonero sui rimborsi Iva di importo non superiore a:

  • 70.000 euro annui relativi all’Iva, maturati nell’annualità 2024,
  • 70.000 euro annui relativi all’Iva infrannuale, maturati nei primi tre trimestri 2025,

è riconosciuto ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo d’imposta 2023 ovvero, in alternativa, pari a 9 calcolato attraverso la media semplice per i periodi d’imposta 2022 e 2023 (paragrafi 3.1/3.2/3.3).

L’esonero sui rimborsi Iva di importo non superiore a:

  • 50.000 euro annui relativi all’Iva, maturati nell’annualità 2024,
  • 50.000 euro annui relativi all’Iva infrannuale, maturati nei primi tre trimestri 2025,

è altresì riconosciuto ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità inferiore a 9, ma almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2023 ovvero, in alternativa, pari a 8,5 calcolato attraverso la media semplice per i periodi d’imposta 2022 e 2023 (paragrafi 3.4/3.5/3.6).

Le soglie di esonero Iva, annuale e infrannuale, sono cumulative, essendo entrambe riferite alle richieste di rimborso effettuate nel 2025 (paragrafo 3.7).

c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative …omissis…;

L’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta per il periodo d’imposta 2023:

a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2023;

b) ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità medio almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice per i periodi d’imposta 2022 e 2023 (paragrafo 4.1).